[:it]Credito d’imposta per chi investe nella formazione in ottica 4.0[:]

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Buone notizie per chi investe nella formazione in ottica 4.0.

Il capitolo sviluppo della nuova legge di Bilancio 2018 – approvata lo scorso 23 dicembre – prevede infatti il credito d’imposta per le attività di formazione finalizzato allo sviluppo delle competenze che consentano a lavoratori e imprese di sfruttare al massimo i vantaggi offerti dalle tecnologie 4.0.

L’incentivo

Le imprese che applicano contratti collettivi che le prevedano potranno svolgere attività di formazione “per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0”. Su queste spese matureranno un credito d’imposta pari al 40% (sfruttabile nel 2019), fino a un massimo di 300 mila euro ed entro un tetto complessivo di spesa a livello nazionale di 250 milioni di euro.  I costi sostenuti devono essere certificati da un revisore dei conti.

Le spese ammesse

Il comma 3 dell’articolo 8 dice che

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’Allegato 1.

Gli ambiti applicativi della norma sono sostanzialmente tre: Vendita e MarketingInformatica e Tecniche e tecnologie di produzione. Di ciascuna di queste tre categorie vengono elencate le “materie” che possono essere oggetto di attività formative.

Il testo integrale dell’articolo 8

Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 3.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 3, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
  3. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’Allegato 1.
  4. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
  5. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  8. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
  9. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.
  10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
  11. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(fonte INNOVATIONPOST)

QUI Il testo della Legge di Bilancio 2018

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