Dovrebbe essere disponibile a breve il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni meridionali per migliorare l’efficienza energetica e promuovere la produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili.
Lo prevede l’Art. 14 del nuovo decreto legge 1 marzo 2022 n. 17 – GU n. 50 del 1-3-2022 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali).
E’ un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud.
1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 e’ attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ed e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all’agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello piu’ elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.
3. L’agevolazione di cui al comma 1 e’ concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.