Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica

Dovrebbe essere disponibile a breve il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni meridionali per migliorare l’efficienza energetica e promuovere la produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili.

Lo prevede l’Art. 14 del nuovo decreto legge 1 marzo 2022 n. 17 – GU n. 50 del 1-3-2022 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali).

E’ un contributo  sotto  forma  di  credito  d’imposta   per   l’efficienza energetica nelle regioni del Sud. 

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a  promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino  al  30  novembre 2023 e’ attribuito un contributo sotto forma  di  credito  d’imposta, nel limite di 145 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022  e 2023

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito  d’impresa ed e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

  2.  I  costi  ammissibili  all’agevolazione  di  cui  al  comma   1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello piu’ elevato di  efficienza  energetica  e  per l’autoproduzione di energia da fonti  rinnovabili  nell’ambito  delle strutture produttive.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 e’  concessa  ai  sensi  e  nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE) n. 651/2014.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  145  milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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